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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE |
Affidamento del servizio di mensa scolastica, requisiti di legittimità - Cons.St. Sez. V n. 389/2020 -
I giudici di Palazzo Spada sono chiamati a decidere sulla sentenza del Tar che respingeva il ricorso di una società non aggiudicataria del servizio mensa. Tra i motivi della ricorrente: l'illegittima modifica del costo del lavoro dell'offerta dell'aggiudicataria, modifica non ammessa perché il costo è elemento dell'offerta tecnica, l'inammissibile subappalto del servizio di preparazione dei pasti affidato dalla società di cui l'aggiudicataria ha dichiarato di volersi avvalere ai soli fini dell'utilizzo del centro di cottura, violazione
della clausola sociale. Con il primo motivo d'appello deve ricordarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale nelle gare pubbliche, sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, anche qualora le stesse riguardino il costo della manodopera purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione.
Per quanto concerne il secondo motivo, anche sulla base del bando, non sussisteva alcun obbligo di dimostrare in sede di gara la disponibilità del centro cottura, essendo sufficiente una mera dichiarazione di impegno ad acquisirne la disponibilità per l'esecuzione della prestazione, cosa già ammessa anche nella precedente giurisprudenza.
Con il terzo motivo il CdS chiarisce che l'appaltatore subentrante non è obbligato ad assumere tutto il personale in forza al gestore uscente, né lo stesso ha l'obbligo di applicare ai lavoratori esattamente le stesse mansioni e qualifiche che avevano alle dipendenze del precedente datore di lavoro.
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