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SERVIZI |
L'esternalizzazione dei servizi è legittima quando vi sia convenienza economica rispetto all'utilizzo di società in house - Con. st. sez V sent,. n. 681 del 27/01/2020
Con il ricorso in primo grado una società in house interamente partecipata dalla Regione, preposta alla gestione dei servizi informativi automatizzati di interesse generale, impugnava gli atti con i quali il consiglio regionale le revocava l'affidamento dei servizi di manutenzione del sistema di gestione delle delibere e determine in uso presso il Consiglio e affidato in maniera diretta, mediante ordine MEPA ad altra società il sistema informativo gestionale contabile, nonché economico-patrimoniale.
Il TAR ha in parte respinto ed in parte dichiarato irricevibile il ricorso.
Nell'esame della fattispecie, il CdS afferma che pur avendo la Regione stabilito di affidare all'in house il compito della realizzazione dei programmi poliennali di sviluppo dell'informatizzazione degli uffici e dei servizi, qualificandola come "amministrazione aggiudicatrice" per gli appalti che non possa effettuare direttamente, non è precluso il ricorso all'esternalizzazione del servizio, nel rispetto delle regole dell'evidenza pubblica applicabili alle singole fattispecie.
Tanto più che la giurisprudenza appare consolidata nel ritenere che l'affidamento in house di servizi è illegittimo nel caso in cui non ci sia convenienza economica rispetto alla esternalizzazione dello stesso; l'in house providing riveste carattere eccezionale rispetto all'ordinaria modalità di scelta del contraente ed è possibile solo qualora sussista per l'amministrazione una reale convenienza rispetto alle condizioni economiche offerte dal mercato (in termini, tra le tante, Cons. Stato, III, 17 dicembre 2015, n. 5732).
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