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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE |
NUOVE CHANCE PER IL COMUNE NELLE SCELTE ASSUNZIONALI - Corte dei Conti sez. contr. Emilia Romagna Deliberazione n. 32 del 4 maggio 2020/PAR-
La magistratura contabile conferma un nuovo orientamento delineato dall'art.33 del Dl 34 del 2019 volto a superare il concetto da anni radicato della neutralità della mobilità.
Attraverso la richiesta di parere effettuata da un comune la Corte ripercorre e supera, grazie al nuovo impianto normativo, le regole che governano i limiti assunzionali.
Il 27 aprile u.s. la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione, dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno, aveva chiarito le novità introdotte dal "Decreto Crescita" relative alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.
Nel suo primo parere sulle nuove regole delle assunzioni la Corte dei Conti afferma che le assunzioni del personale a tempo indeterminato degli enti, verranno decise da un sistema di virtuosità dell'equilibrio finanziario.
Pertanto il parametro individuato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non fa più riferimento ad un «limite di spesa», ma la spesa totale del personale dipendente resta inferiore al valore soglia definito come percentuale, diversa a seconda della fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.
Tale sistema sembra garantire una maggiore autonomia e responsabilità dell'ente nelle scelte relative alle dinamiche assunzionali.
Si apre per il comune una maggiore possibilità di scelta tra lo svolgimento di una procedura concorsuale o una mobilità in entrata con lo sguardo fisso ai parametri finanziari.
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