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Mala gestio, responsabilità degli amministratori nelle società in house - Corte di Cassazione, ord. 614/2021 -
La questione al vaglio della Corte riguarda la condanna del presidente del cda della Multiservizi, in house del comune, al pagamento del risarcimento di danno erariale per una spesa effettuata maggiore rispetto a quella autorizzata dall'ente.
Le sezioni unite della Corte di cassazione si sono soffermate nell'ordinanza sulla questione del danno da mala gestio e della connessa responsabilità degli amministratori delle società in house. In tema di società di capitali partecipate da enti pubblici, spiegano in particolare i giudici della Suprema Corte, sussiste l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ove dalle disposizioni statutarie vigenti all'epoca cui risale la condotta ritenuta illecita emerga la sussistenza di tutti i requisiti necessari per la qualificazione della partecipata come società in house províding, la cognizione in ordine all'azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo per i danni cagionati al patrimonio della società spetta alla Corte dei conti. Tale principio rappresenta un'eccezione rispetto alla regola secondo cui la mera assunzione della qualità di socio da parte dello Stato o di un ente pubblico non costituisce una ragione sufficiente ai fini della devoluzione dell'azione di responsabilità alla giurisdizione contabile. Al di fuori delle ipotesi della società in house e delle società c.d. legali (quelle, cioè, attraverso le quali l'ente pubblico svolge un'attività amministrativa in forma privatistica), il danno subìto dalla società a causa della mala gestio degli amministratori o dei componenti dell'organo di controllo non è qualificabile come danno erariale, inteso come pregiudizio arrecato direttamente allo Stato o all'ente pubblico che rivesta la qualità di socio, dal momento che la distinta soggettività giuridica riconosciuta alle società di capitali e l'autonomia patrimoniale di cui le stesse sono dotate rispetto ai loro soci escludono, da un lato, la possibilità di riferire al patrimonio di questi ultimi il danno che l'illecito comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al patrimonio della società, dall'altro, la configurabilità di un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente titolare della partecipazione.
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